La Corte di Giustizia UE, con la sentenza C‑301/25 del 30 aprile 2026, ha chiarito l’ambito applicativo della disciplina sulle pratiche commerciali sleali nel settore alimentare, nell’ambito della controversia tra Lidl Italia e AGCM relativa alla commercializzazione di pasta di semola. La Corte ha stabilito che la direttiva 2005/29/CE non impedisce agli Stati membri di sanzionare, sulla base della normativa nazionale di recepimento, un comportamento che costituisce pratica commerciale ingannevole, anche quando tale condotta viola contemporaneamente l’articolo 7 del regolamento (UE) 1169/2011 sulle informazioni al consumatore. In sostanza, le due normative operano in modo complementare: un’impresa può essere sanzionata per pratica sleale anche se la stessa condotta integra un’informazione alimentare ingannevole. La decisione conferma la piena coesistenza dei due regimi e la possibilità per gli Stati membri di intervenire cumulativamente per tutelare i consumatori.
Confisca dei beni: cosa cambia con le nuove regole su sequestri, cripto-attività e recupero patrimoniale
Il D.Lgs. n. 186/2026, pubblicato nella G.U. 16 ottobre 2026 n. 241, non ridisegna il sistema delle confische ma lo rafforza con innesti mirati. Introduce la confisca per equivalente dei beni strumentali e quella dei beni trasferiti a terzi consapevoli, amplia e...

