Con la sentenza resa nella causa C409/24 la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato come sia ammissible una normativa nazionale che consenta di escludere dall’ambito di applicazione dell’aliquota di imposta sul valore aggiunto ridotta applicabile ai servizi di alloggio di breve durata, forniti in alberghi e in strutture simili, le prestazioni che non servono direttamente a tale alloggio, quali la messa a disposizione di posti auto, di una sala sportiva e di impianti per il benessere, nonché l’accesso alla rete wi-fi dell’albergo e la fornitura di una prima colazione, sebbene esse possano essere considerate accessorie a tale alloggio.
Riciclaggio: ruolo centrale per abuso delle misure agevolative e distrazione di fondi pubblici
Con il quaderno antiriclaggio n. 34 riguardante le casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l’UIF ha raccolto una selezione di casi recenti e significativi, con l’obiettivo di rendere accessibili fenomeni complessi anche a un pubblico non...


