Con la risposta a interpello n. 61 del 3 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 1, comma 3, della Legge di Bilancio 2019 fa rientrare i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata tra i beni le cui cessioni sono soggette all’aliquota IVA del 10 per cento, prevista dal numero 114) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA.
Credito IRAP: utilizzo in compensazione
Con la risposta a interpello n. 62 del 3 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che attualmente l'unica possibilità di compensare l'IRAP a credito per il versamento di quella a debito è la c.d. compensazione ''interna'' al modello dichiarativo, come...


