Con la risposta a interpello n. 296 del 26 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che allorquando non sono ancora maturati i diritti di accesso alla prestazione pensionistica complementare, ma viene semplicemente esercitato il riscatto dell’intera posizione previdenziale, sotto forma di capitale, di quanto maturato alla data del disinvestimento, non si realizza una sostituzione di un trattamento pensionistico già maturato e, pertanto, tale reddito non può essere ricompreso tra le ”altre remunerazioni analoghe”. Gli importi in questione sono, invece, riconducibili alle ”altre remunerazioni analoghe” ai ”salari” e agli ”stipendi”.
Limite di 5.000 euro anche per il premio in forma di benefit aziendale
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 22 del 9 giugno 2026 con cui ha chiarito che anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, trovi applicazione il nuovo...


