Dal 1° gennaio 2026, in caso di permuta di beni e/o servizi con altri beni e/o servizi, la base imponibile IVA sarà costituita non più dal valore normale dei beni/servizi scambiati ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione, poiché tali costi rappresentano la somma che il cedente o prestatore è disposto a pagare per procurarsi la controprestazione. La norma viene così modificata dal Ddl di Bilancio 2026 (A.S. 1689), per adeguarla alla direttiva IVA.
La sanzionabilità in concorso del consulente tributario
Il documento AIDC LAB n. 2/2026 esamina un orientamento interpretativo che tende ad ampliare l’ambito applicativo del concorso del professionista ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997, alla luce di recenti pronunce della Cassazione che attribuiscono rilevanza sanzionatoria...


