Con la risposta a interpello n. 280 del 3 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la disposizione agevolativa di cui all’art. 86 c. 5 TUIR trova applicazione nei confronti della società assoggettata al Concordato che deve necessariamente avere la proprietà beni ceduti ai creditori ovvero ai terzi. La norma prevede che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
Public CbCR in scadenza al 30 giugno per le società infrannuali
Il D.Lgs. n. 128/2024, di recepimento della direttiva UE n. 2021/2101, ha introdotto per talune società l’obbligo del Public Country by Country Report, una comunicazione dettagliata sulle imposte sul reddito corrisposte in ciascun Paese in cui operano. La disciplina...


