Con la pronuncia del 30 ottobre 2025 resa nella causa C-348/24, la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che le autorità doganali del paese d’importazione non sono tenute ad accettare, ai fini dell’applicazione di preferenze tariffarie a una merce, una prova dell’origine che è stata loro presentata dopo la scadenza del suo periodo di validità, sebbene la medesima prova dell’origine fosse già stata presentata a tali autorità prima della scadenza del suo periodo di validità per l’applicazione di preferenze tariffarie ad altre merci del medesimo contingente.
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


