Con la decisione del 30 ottobre 2025 resa nella causa C-321/24, la Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che è ammissibile che gli emolumenti di un notaio ai cui servizi un erede è tenuto a ricorrere, in determinate circostanze, per redigere la dichiarazione di successione prevista dal diritto nazionale sono calcolati sulla totalità dell’attivo ereditario lordo comprendente beni situati nello Stato membro e in un altro Stato membro, e non soltanto sull’attivo lordo corrispondente ai beni situati nel primo Stato membro, senza che siano presi in considerazione gli emolumenti pagati dall’erede per la dichiarazione di successione redatta da un notaio nel secondo Stato membro, calcolati anch’essi sulla totalità dell’attivo ereditario lordo.
Limite di 5.000 euro anche per il premio in forma di benefit aziendale
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 22 del 9 giugno 2026 con cui ha chiarito che anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, trovi applicazione il nuovo...


