Con la sentenza del 16 ottobre 2025 alla Causa C-218/24, la Corte di Giustizia UE dichiara che gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di «bagagli». In particolare la Corte evidenzia che la nozione di «persone» ricomprende quella di «passeggeri», cosicché un animale da compagnia non può essere assimilato a un «passeggero». Di conseguenza, ai fini di un’operazione di trasporto aereo, un animale da compagnia rientra nella nozione di «bagagli» e il risarcimento del danno derivante dalla sua perdita è soggetto al regime di responsabilità previsto per questi ultimi. abstract
Fulmine su un aereo: l’impatto può costituire una circostanza eccezionale
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 16 ottobre 2025 nella causa C-399/24, ha dichiarato che l’impatto di un fulmine su un aereo può costituire una circostanza eccezionale che può sollevare la compagnia aerea dall'obbligo di versare una compensazione per la...


