Con la risposta a interpello n. 259 del 2 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che considerato che l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione, ma anche la compensazione dello stesso ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, quest’ultima non rientra tra le modalità di utilizzo del credito da DTA da parte del cessionario che ha acquistato il credito ai sensi dell’articolo 43bis del d.P.R. n. 602 del 1973.
Reddito d’impresa: ancora troppi doppi binari tra valori contabili e fiscali
Nonostante la legge delega fiscale, che ha previsto la revisione della disciplina del reddito d’impresa attraverso il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, da ultimo il legislatore non si è sempre mosso in questa...


