Con la risposta a interpello n. 259 del 2 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che considerato che l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione, ma anche la compensazione dello stesso ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, quest’ultima non rientra tra le modalità di utilizzo del credito da DTA da parte del cessionario che ha acquistato il credito ai sensi dell’articolo 43bis del d.P.R. n. 602 del 1973.
Atti compiuti dal creditore ai fini del recupero del suo credito senza incarico: il trattamento IVA
Con la sentenza resa nella causa C‑535/24 la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che non rientrano nella qualificazione di «prestazione di servizi a titolo oneroso» o non sono assimilabili a tale nozione, gli atti compiuti da un creditore ai fini del recupero...