Con la risposta a interpello n. 235 del 10 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’operazione è rilevante ai fini IVA all’atto dell’acquisto del carburante mediante utilizzo della carta prepagata e non anche al momento della ricarica della carta. Devono, pertanto, ritenersi superate le indicazioni rese, in riferimento alla messa a disposizione della propria clientela di carte preparate, che abilitano il possessore ad acquistare prodotti petroliferi quali benzina, gasolio, GPL e metano, con la circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 emanata in data antecedente il d.lgs. n. 141 del 2018 ove, diversamente, per la fattispecie descritta la cessione/ricarica della carta era stata individuata come momento di emissione di una fattura elettronica.
L’aggiornamento della classificazione ATECO 2025 non determina la cessazione dal CPB
Con la risposta a interpello n. 236 del 10 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che al cambio del codice attività nel corso del 2024 in seguito all'aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, ancorché ne deriva...