Con le conclusioni del 10 luglio 2025 nelle cause riunite C-379/24 e C-380/24, l’Avvocato Generale UE ha chiarito che l’art. 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che l’esenzione delle prestazioni di servizi fornite da un’associazione ai suoi membri a fronte dell’esatto rimborso della parte di spese riguarda i servizi utilizzati dai membri, nell’ambito della loro attività esente, come prestazioni a monte e generalmente acquisiti per l’esercizio dell’attività esente poiché essi sono necessari per l’esercizio della stessa.
Handling fee UE di 2 euro: come cambia il trattamento IVA
Le Linee guida della Commissione europea del 7 ottobre 2026 segnano un cambio di impostazione sul trattamento IVA della handling fee UE di 2 euro applicata alle vendite a distanza di beni importati. La commissione di gestione unionale, prevista dal nuovo Codice...


