In tema di CRS DAC2, con delle faq del 27 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di cessazione con confluenza a seguito di operazioni straordinarie l’operatore cessato è tenuto a effettuare la cancellazione della PEC dal Registro Elettronico degli Indirizzi (REI) entro 60 giorni dalla decorrenza degli effetti della cessazione dell’attività. Tale cancellazione non permette l’invio di ulteriori comunicazioni. Pertanto, la possibilità di effettuare la comunicazione ai fini del CRS entro il termine ordinario del 30 giugno, è subordinata alla data di efficacia dell’operazione stessa.
La sanzionabilità in concorso del consulente tributario
Il documento AIDC LAB n. 2/2026 esamina un orientamento interpretativo che tende ad ampliare l’ambito applicativo del concorso del professionista ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997, alla luce di recenti pronunce della Cassazione che attribuiscono rilevanza sanzionatoria...


