La direttiva DAC 7, recepita a livello nazionale, ha rafforzato il regime di scambio informativo e di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri introducendo nuovi obblighi di comunicazione a carico dei gestori di piattaforme digitali. A tali soggetti è stato affidato l’obbligo di raccolta e verifica di informazioni con riferimento ai venditori presenti sulla piattaforma stessa. Si tratta di un obbligo di monitoraggio dei soggetti che propongono, verso un corrispettivo, i propri servizi per il tramite di piattaforme digitali. Le procedure di adeguata verifica devono essere effettuate entro il 31 dicembre dell’anno oggetto di comunicazione ed entro il 31 gennaio 2024 dovrà essere effettuata la prima comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Buoni pasto del professionista: quali sono le criticità applicative?
Per il professionista che opera in autonomia, senza un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione assimilata, i costi relativi ai buoni pasto risultano deducibili nel limite del 75% entro il 2% del fatturato annuo, mentre l’IVA resta interamente detraibile....


