Gli atti del procedimento di adesione, notificati entro il 31 marzo 2023, possono essere definiti versando le sanzioni a 1/18. Attenzione, però: la definizione si perfeziona con il pagamento dell’intera somma dovuta oppure della prima rata, entro termini molto stretti. Nell’agevolazione rientra anche l’acquiescenza nei confronti degli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 31 marzo 2023. La circolare n. 6/E/2023 ha chiarito che, con riferimento ai PVC consegnati entro il 31 marzo, la definizione agevolata è possibile sia nel caso di istanza presentata dal contribuente sia nel caso di invito ad iniziativa dell’Ufficio, anche successivi al 31 marzo, a condizione che sia sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento.
Ravvedimento speciale CPB 2026-2027: definite le modalità operative
Con il provvedimento n. 296141 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definite i termini e le modalità operative per la comunicazione delle opzioni per il c.d. ravvedimento speciale per gli anni 2020-2023 da parte dei contribuenti che decidono di rinnovare...

