Gli atti del procedimento di adesione, notificati entro il 31 marzo 2023, possono essere definiti versando le sanzioni a 1/18. Attenzione, però: la definizione si perfeziona con il pagamento dell’intera somma dovuta oppure della prima rata, entro termini molto stretti. Nell’agevolazione rientra anche l’acquiescenza nei confronti degli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 31 marzo 2023. La circolare n. 6/E/2023 ha chiarito che, con riferimento ai PVC consegnati entro il 31 marzo, la definizione agevolata è possibile sia nel caso di istanza presentata dal contribuente sia nel caso di invito ad iniziativa dell’Ufficio, anche successivi al 31 marzo, a condizione che sia sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento.
Limite di 5.000 euro anche per il premio in forma di benefit aziendale
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 22 del 9 giugno 2026 con cui ha chiarito che anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, trovi applicazione il nuovo...


